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News & Comment

 Alcune fattispecie con patrocinio dello Studio

TRIBUNALE DI LUCCA - Sentenza 26.09.2023 -
Noleggio veicoli storici per il cinema

TRIBUNALE DI ROMA -Sez. Lav. 
Ord. 15.07.2023
"Sussistenza del centro unitario d'imputazione di interessi"

Collegio di Garanzia dello Sport CONI
Decisione n. 5/2020-prot.00039/2020

Nel processo sportivo, non sussiste l'obbligo di mantenere immutato il Collegio in tutte le possibili fasi del giudizio

TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE LAVORO - DOTT. LUNA - 17 .12.2020
Illegittimo il licenziamento di disabile per superamento del periodo di comporto, poichè concretizza una discriminazione indiretta


 

 

Esondazione dei Fiumi Marta e limitrofi.

Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 7952 del 5.04.2016,

CONFERMA IN MODO DEFINITIVO LA PIENA RESPONSABILITA' DELLA REGIONE LAZIO PER I DANNI SOFFERTI DAGLI ALLUVIONATI, n. 137, patrocinati dall'avv. Ciarrocchi ed altri, per incuria della P.A. nella tenuta dei fiumi .

Riconoscimento mansioni superiori cuochi Roma Multiservizi: 

Il Tribunale di Roma e la Corte di Appello stanno accogliendo i ricorsi dello Studio volti alla declaratoria del superiore livello in favore degli operati adibiti da anni a mansioni specializzate di cuochi all'interno dei Nidi comunali di Roma Capitale

 Vedi la pagina dedicata su questo sito

Le alluvioni  e l’inerzia della P.A.

 

Nelle date 4-5/12/2004, 15-16/11.2005 e 26.11.2005 si  verificarono disastrose alluvioni nelle località Marina Velca e Tarquinia Lido, del Comune di Tarquinia (VT), provocate dalle ripetute esondazioni del Fiume Marta, del Torrente del Torrone e del Fosso Scolo dei Giardini. A seguito degli ingenti danni subiti dagli abitanti della zona, ben n. 139 abitanti della zona danneggiati dalle medesime alluvioni, sono stati costretti a ricorrere al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche del Lazio per chiedere il risarcimento dei danni nei confronti della Regione Lazio, L’ARDIS, il Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e la Provincia di Viterbo previo accertamento delle cause delle stesse alluvioni. Venne accertato in corso di causa che le alluvioni erano state provocate “dalla mancanza di manutenzione dell’alveo del Fiume Marta e dalla omessa esecuzione degli argini necessari per contenere le portate di piena”. Cosi’, con sentenza n. 1/2011 depositata il 28.02.2011, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche del Lazio  - lungi dal considerare le alluvioni eventi eccezionali - condannava la Regione Lazio e l’ARDIS, in solido tra loro, a risarcire i 139 ricorrenti danneggiati alla somma di € 2.095.358,58 per sorte, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi e spese, competenze ed onorari di lite. La sentenza veniva confermata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con decisione n.167/2013. Le alluvioni sono, il piu’ delle volte, causate dalla inerzia della P.A.

La Regione Lazio in cassazione contro gli alluvionati.

 

Due gradi di giudizio vittoriosi patrocinati dallo Studio.

Un risarcimento dei danni agli alluvionati sancito dal tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Eppure....

Dopo l’appello dichiarato inammissibile, la Regione propone ricorso in Cassazione pur di non pagare il risarcimento danni sentenziato dal Giudice ai cittadini alluvionati di Marina Velka e Tarquinia Lido, le cui case sono state devastate nel 2004 e nel 2005 dagli straripamenti del fiume Marta.

Gli alluvionati si chiedono il perché di tanto accanimento.

...

Dopo gli straripamenti, contrariamente a quanto avviene in altre regioni, nessun aiuto economico è stato dato ai cittadini colpiti e neanche la sistemazione idrogeologica è stata portata a termine.

Dopo che la Regione Lazio è stata condannata dal Tribunale a risarcire gli alluvionati, contrariamente a quanto avviene nei Paesi civili, questa si è negata al pagamento di quanto dovuto e ha addirittura proposto appello a termini abbondantemente scaduti.

Dopo che l’appello è stato dichiarato inammissibile in quanto tardivo, contrariamente a qualunque principio etico, la Regione è ricorsa in Cassazione.

A dieci anni dalle alluvioni, senza aver visto alcun dovuto ristoro economico, ma, anzi, dovendosi continuamente difendere nelle aule giudiziarie a seguito delle impugnazioni proposte dalla Regione Lazio per soli fini dilatori, i cittadini sono sfiniti, ma sono certi che la Magistratura darà loro ragione anche nel terzo grado di giudizio.

Probabilmente, se la Regione Lazio utilizzasse la stesse energie per combattere le alluvioni anziché gli alluvionati, il dissesto idrogeologico sarebbe già risolto.

28/04/2014

Elena Maria Scopelliti – presidente

Stefano Corsanici – addetto stampa

COMITATO MARINA VELKA SENZA FANGO

http://www.marinavelca.com

 

 

LA CASA NON E’ PIU’ UNA GARANZIA PER LE FAMIGLIE – VENGONO AGEVOLATE LE BANCHE – IL NUOVO Dl n. 83/2015 del 27.06.2015.

 

In buona sostanza, con la nuova legge, i...l creditore che si senta pregiudicato, nelle proprie ragioni, da un atto di cessione dei beni del debitore (quindi anche la donazione o la costituzione di un fondo patrimoniale o di un trust) potrà far prevalere il proprio pignoramento senza bisogno di ottenere una sentenza del giudice che revochi l’atto stesso (cosiddetta revocatoria).
Fino a ieri, chiunque vendeva un bene, lo donava, costituiva un trust o un fondo patrimoniale, entro i cinque anni successivi all’atto stesso era soggetto alla cosiddetta azione revocatoria: in pratica, il creditore, azionando un’apposita causa in tribunale, poteva rendere inefficace l’atto stesso, ma a condizione che dimostrasse al giudice l’intento fraudolento del debitore (e la consapevolezza del terzo acquirente). In buona sostanza, solo all’esito di un giudizio, peraltro piuttosto articolato, volto a verificare lo scopo malizioso del debitore, l’atto di cessione poteva dirsi “revocato” e, quindi, inefficace.
Oggi non è più così. O meglio, il compito del creditore viene enormemente agevolato.
Con la riforma, infatti, la banca o qualsiasi altro creditore non dovrà più agire con l’azione revocatoria, ma il suo pignoramento sulla casa (cosiddetto pignoramento immobiliare) potrà andare avanti anche se quest’ultima è stata inserita nel fondo patrimoniale, e senza esserci più bisogno di intraprendere l’azione revocatoria. La riforma, infatti, stabilisce che, tutte le volte in cui il debitore abbia ceduto un proprio bene (con donazione) o lo abbia inserito in un fondo patrimoniale o in un trust, e lo abbia fatto successivamente alla nascita del credito, il creditore può ugualmente procedere ad esecuzione forzata, e quindi mettere all’asta la casa stessa, anche senza aver ottenuto una sentenza di inefficacia (appunto la cosiddetta revocatoria).
L’unica condizione affinché tale potere del creditore possa manifestarsi è che quest’ultimo trascriva il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto di donazione, vendita, fondo patrimoniale o trust.
In pratica, la nuova legge opera una automatica presunzione di colpevolezza a carico del debitore: presume, cioè, che questi, nell’anno anteriore ai pignoramenti, sia sempre in malafede e agisca sempre allo scopo di frodare il creditore. A prescindere dalla verità.
Che può fare il debitore per difendersi? Qui sta l’ulteriore inghippo della nuova legge che, non contenta, ha voluto pregiudicare la posizione dei morosi anche sul piano processuale. Al debitore toccherà opporsi al pignoramento immobiliare, (con la cosiddetta opposizione all’esecuzione), con tre forti effetti sfavorevoli e disincentivanti:
– innanzitutto dovrà anticipare le spese processuali;
– in secondo luogo, subirà l’inversione dell’onere della prova a suo sfavore: se, infatti, con la revocatoria, era il creditore a dover dimostrare l’intento fraudolento del debitore, oggi è quest’ultimo a doversi difendere e a dimostrare – chissà come – che il fondo patrimoniale, la donazione o la vendita non sono stati posti in essere al solo scopo di frodare la banca;
– col rischio che, nelle more di tale giudizio di opposizione, la casa venga venduta all’asta o, quantomeno, il giudice imponga al debitore di lasciare l’immobile e trovare un’altra abitazione.

 

 

 

Coppie moderne: Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 742 del 19 Gennaio 2015.

 

...
Se il marito frequenta locali di lap dance ma è provata soltanto la condotta extraconiugale della moglie, è legittimo che il giudice del merito addebiti la separazione a quest'ultima.

 

Il ricorso per recupero dei crediti di avvocato non puo' essere dichiarato inammissibile se si discute dell'an della pretesa.

 

Con la Sentenza del 29.02.2016 n° 4002, la Suprema Corte di Cassazione ha (speriamo) chiarito che “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dall'art. 34 D.Lgs. n. 150/2011, ed a seguito dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 Legge n. 794/1942, per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell'avvocato devono essere trattate con la procedura prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 - cioè con il rito di cui al'art. 702 bis c.p.c. -anche nel caso in cui la domanda riguardi l'an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda”, come in passato era purtroppo accaduto.
Dunque, il ricorso - nel caso in cui si discuta della fondatezza o meno del credito del professionista - non può essere dichiarato inammissibile.

Risarcimento danni ai deportati della II guerra mondiale

 

Corte Costituzionale sentenza 22 ottobre 2014, n. 238 (testo integrale disponibile)
La Corte ha dichiarato:
1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno); ...
2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona;
3) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della norma «prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost.», della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

 

La domanda è: ma decorsi 120 giorni, la P.A. paga il suo debito? La risposta è NO, MAI !

 

A mente del disposto di cui all’art. 14, I comma, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 30/97, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo (pur se non munito di formula esecutiva: cfr. amplius T.A.R. Lazio, I, 30 ottobre 2012, n. 10127): prima che tale termine scada il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

GIOVEDI' 07 NOVEMBRE 2013

Equitalia deve tirar fuori le cartelle non notificate al contribuente che teme pignoramenti presso terzi

...

 

Il divieto di accesso nei procedimenti tributari non vale dopo l’accertamento: in un mese il concessionario deve dar copia degli atti che l’impresa sostiene di non avere mai ricevuto

"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi"

(Art. 24 Costituzione della Repubblica italiana)

Assieme, le battaglie possono vincersi.

L'ANGOLO DELLA CONSULENZA

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